Tutta la giurisprudenza su licio gelli e la loggia p2
GIORNALE E GIORNALISTA
LS 3 febbraio 1963 n. 69 art. 2 l.
LS 3 febbraio 1963 n. 69 art. 48 l.
LS 25 gennaio 1982 n. 17 l.
Costituzione Repubblica art. 18
 
Fra i precetti fissati dalla Costituzione a tutela dei supremi interessi della comunità nazionale va incluso quello di cui all'art. 18, comma 2, Cost., che proibisce le associazioni segrete (o le ramificazioni segrete di associazioni palesi), vale a dire le organizzazioni che nascano e siano volute come occulte nel loro complesso e nella loro identità sostanziale (indipendentemente dall'eventuale sopravvenienza di fatti che le rendano di pubblico dominio), qualora esse ispirino la propria attività allo scopo di incidere direttamente o indirettamente sullo svolgimento delle funzioni dello Stato o degli enti pubblici (anche senza fini illeciti o sovversivi). Pertanto, la partecipazione di un giornalista ad una di dette associazioni segrete (quale la Loggia P2 di Licio Gelli), indipendentemente ed anche prima dell'entrata in vigore delle specifiche disposizioni in materia dettate dalla legge n. 17 del 1982, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, nel concorso del requisito soggettivo della consapevolezza delle suddette caratteristiche del sodalizio, ovvero della colpevole ignoranza delle stesse.
 
Cassazione civile, sez. II, 3 maggio 1996, n. 4091
Di Bella c. Consiglio naz. ord. giornalisti
Giust. civ. Mass. 1996, 660


  
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
  Presupposizione
Codice civile (1942) art. 1467
 
La presupposizione - introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1467 c.c. - ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura), del tutto indipendente dall'attività e volontà delle parti e non corrispondente all'oggetto di una loro specifica obbligazione, sia stata tenuta presente come certa dalle stesse nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento nel contratto - come presupposto condizionante il contratto stesso. (Nella specie, il collegio ha dichiarato risolto il contratto di edizione per la pubblicazione di un'opera risultata elogiativa di Licio Gelli, ritenendo che tale contratto fosse basato sulla presupposizione della liceità dell'attività svolta da Licio Gelli e dalla Loggia P2).
 
Corte appello Milano, 26 maggio 1992
Soc. Dperling & Kupfler ed. c. Dissennati
Riv. dir. civ. 1994, II, 297 nota (LIVI)
Giur. it. 1994, I, 2, 272


 
IMPIEGATI DELLO STATO
  Disciplina e procedimenti disciplinari
    riapertura del procedimento
 
L'annotazione dei nominativi negli elenchi sequestrati nella villa di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi non è sufficiente a provare l'iscrizione alla loggia massonica "P2"; pertanto il giudizio di sostanziale veridicità dato dalla commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Anselmi nei confronti di detto tabulato, non costituisce elemento per riaprire un'inchiesta disciplinare già conclusa con un proscioglimento con formula piena, anche atteso che i compiti della commissione, come precisato nella sua prerelazione, non implicavano un vero e proprio accertamento dell'effettiva appartenenza dei singoli elencati alla loggia, compito questo riservato all'autorità giudiziaria ordinaria, ma soltanto un giudizio complessivo e generico inerente al numero ed alla qualità degli affiliati, al fine di delineare la consistenza della loggia medesima e di poterne valutare i contenuti.
 
T.A.R. Lazio, sez. I, 27 ottobre 1987, n. 1685
Geraci c. Ministero difesa
Foro amm. 1988, 1016.
 

 
Diffamazione
    col mezzo della stampa
      diritto di cronaca e di informazione: limiti
 
Codice penale art. 51.
Codice penale art. 595.
Codice penale art. 596.
 
 
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, l'esigenza di connessione della esimente del diritto di cronaca con la verità oggettiva e totale della notizia, come pure il riconoscimento della dignità anche in soggetti dalla reputazione compromessa, non escludono che la portata diffamatoria di un fatto vero e non contestato (nella specie volontaria affiliazione alla loggia p. 2 di Gelli) sia tale da esaurire l'intera capacità offensiva ed il disvalore sociale e morale del fatto attribuito e da rendere così irrilevante la divulgazione contestuale o globale (in articoli contenuti nello stesso numero di un quotidiano) di un fatto non vero, strettamente connesso con il primo, il cui carattere marginale o conseguenziale sia insuscettibile di ledere ulteriormente la reputazione del soggetto (nella specie: partecipazione alla rituale cerimonia di giuramento).
 
Cassazione penale, sez. V, 3 marzo 1987
Gambescia
Giust. pen. 1988, II,418 (s.m.).




ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
  Disciplina dei magistrati
LS 31 maggio 1946 n. 511 art. 18 r.d.l.
Codice procedura civile art. 360

Non è sorretta da valida motivazione la pronuncia della sezione disciplinare del CSM secondo la quale, negli anni 1982 1985, era da ritenersi già sussistente una situazione da cui trasparisse, in modo univoco ed obbiettivo, il disvalore sociale dell'affiliazione di un appartenente all'ordine giudiziario alla massoneria ufficiale (non potendo detta situazione essere ignorata da un magistrato mediamente attento, ed imponendo essa, per l'effetto, a tutti i magistrati di non aderire alla massoneria e, se già aderenti, di presentare immediatamente le dimissioni da tale organizzazione). è, difatti, incontestabile, nella specie, "ratione temporis", la esistenza di profonde differenze tra appartenenza alla loggia segreta denominata P2 ed affiliazione alla massoneria non deviata, e non è, conseguentemente, legittima l'automatica estensione delle conclusioni relative al primo tipo di appartenenza alla (diversa) vicenda dell'affiliazione alla massoneria ufficiale, avendo la stessa relazione della commissione parlamentare Anselmi, investita del problema nell'anno 1984 (pur nell'evidenziare i gravissimi guasti arrecati all'ordine democratico statuale dalla organizzazione massonica segreta denominata "loggia P2"), espressamente riconosciuto il ruolo positivo che l'associazione massonica non "coperta" poteva legittimamente svolgere nell'ambito dell'ordinamento democratico, ed avendo, conseguentemente, posto in guardia dal far ricadere acriticamente su di una intera istituzione le responsabilità dei comportamenti devianti di parte dei suoi affiliati. Ne deriva che, in relazione al periodo storico preso in considerazione, per valutare della censurabilità o meno dell'iscrizione di un appartenente all'ordine giudiziario alla massoneria ufficiale (iscrizione venuta, comunque, volontariamente meno, nel caso di specie, a seguito di dimissioni presentate nell'anno 1985), dagli elementi conoscitivi in possesso del singolo magistrato, ivi compresi gli stessi documenti parlamentari, non appariva predicabile, in modo certo ed univoco, la esistenza di una situazione denotante un obbiettivo disvalore sociale dell'affiliazione de qua (avendo, oltretutto, il Parlamento esaminato e discusso progetti e disegni di legge diretti a disciplinare la materia dell'appartenenza dei magistrati alla massoneria solo negli anni successivi al periodo nella specie rilevante, e cioè a partire dall'anno 1987), a ciò conseguendo la inevitabile declaratoria di illegittimità del provvedimento disciplinare (censura) adottato, nella specie, dal competente organo disciplinare.

Cassazione civile, sez. un., 18 settembre 1997, n. 9301
Celentano c. Min. giust.
Giust. civ. Mass. 1997, 1742



IMPIEGATI DELLO STATO
  Obblighi dell'impiegato
    comportamento in servizio e fuori dell'ufficio

È inopportuno, e può pertanto essere sanzionato disciplinarmente, il comportamento del pubblico funzionario il quale abbia fatto domanda di iscrizione, ancorché non formalizzata col successivo giuramento, alla loggia massonica P2, i cui particolari caratteri e le cui finalità, quali poi risultati all'esito delle indagini del comitato amministrativo nominato con d.p.c.m. 7 maggio 1981, imponevano particolare cautela e prudenza prima di chiedere di aderirvi.

Consiglio Stato, sez. IV, 20 maggio 1996, n. 626

Min. int. c. Strati

Cons. Stato 1996, I, 768



ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
  Disciplina dei magistrati
    disciplina

LS 31 maggio 1946 n. 511 art. 18 r.d.l.


L'affiliazione alla massoneria è astrattamente configurabile come illecito disciplinare, ma, in concreto, nel caso di iscrizione (nel 1985) anteriore all'ingresso in magistratura, seguita da richiesta di "collocamento in sonno" di pochi anni successiva (nel 1989), per motivare adeguatamente una condanna disciplinare per violazione dell'obbligo di diligenza e avvedutezza è necessario valutare: A) se il magistrato aveva piena consapevolezza dell'incompatibilità tra lo stato di Magistrato e la permanenza nella massoneria, in relazione alle circostanze che a) dalla giurisprudenza disciplinare formatasi sull'iscrizione di magistrati alla loggia massonica P2 (anni 1983-1985) si può ragionevolmente ritenere che fosse affermata l'illiceità disciplinare dell'iscrizione a detta loggia segreta, ma non alla massoneria ufficiale; b) il Csm ha manifestato espressamente il proprio giudizio di riprovevolezza nei confronti dei magistrati iscritti alla massoneria solo nel 1990 e ha ipotizzato che tale iscrizione potesse costituire illecito disciplinare solo nel 1993; c) sul piano parlamentare, nel 1987, non è stata espressa una valutazione negativa dell'iscrizione dei magistrati alla massoneria ma si è solo previsto un obbligo del magistrato di informare il Csm dell'iscrizione a qualsiasi tipo di associazione, compresa la massoneria; B) ferma l'irrilevanza delle motivazioni individuali che hanno spinto l'incolpato a chiedere il "collocamento in sonno", se l'accoglimento di detta richiesta determini o non la cessazione definitiva e completa della qualità di associato e, in caso negativo, se nell'ordinamento della massoneria esistano forme più incisive di scioglimento del vincolo associativo delle quali l'incolpato si sarebbe potuto servire.

Cassazione civile, sez. un., 6 dicembre 1995, n. 12567
D'Agostino c. Min. giust. e altro
Foro it. 1996, I, 106



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
  Parlamento
Costituzione Repubblica art. 68

Non è arbitraria la decisione del senato della repubblica che ha ritenuto sussistere le condizioni della insindacabilità per le opinioni espresse, di cui all'art. 68 comma 1, cost., nel caso di un parlamentare che aveva riferito in un convegno pubblico fatti e circostanze di cui era venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di vice presidente della commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2 ed aveva manifestato i punti di vista ed i convincimenti che avevano ispirato o cui avrebbe inteso in seguito ispirare sull'argomento il proprio comportamento in sede parlamentare.

Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 443
Trib. Roma c. Senato Rep.
Foro it. 1994, I, 986 nota (ROMBOLI)
Giust. pen. 1994, I, 278



ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
  Carriera

LS 20 dicembre 1973 n. 831 art. 1 l.
LS 20 dicembre 1973 n. 831 art. 4 l.

È legittimo il provvedimento con cui il consiglio superiore della magistratura, ai fini della dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, estende la sua valutazione ai precedenti di servizio anteriori al settennio oggetto di esame obbligatorio, ricom prendendovi anche comportamenti già valutati in sede disciplinare, ove li ritenga ancora incidenti sulla capacità professionale del magistrato (nella specie, è stata considerata ostativa alla progressione in carriera la precedente adesione alla loggia massonica P2).
T.A.R. Lazio, sez. I, 5 aprile 1993, n. 568
Stanzione c. Min. giust.
Foro it. 1993, III, 476



INGIURIA E DIFFAMAZIONE
  Diffamazione
    col mezzo della stampa
      diritto di cronaca e di informazione: limiti

STAMPA
  Diritto di cronaca

Costituzione Repubblica art. 21.
LS 8 febbraio 1948 n. 47 L.


È legittimo esercizio del diritto di cronaca solo quello che ha per oggetto fatti appresi sulla base di una cognizione diretta ovvero acquisiti attraverso una fonte di informazione riconosciuta e qualificata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è escluso il carattere diffamatorio di una pubblicazione romanzata nella quale i fatti descritti trovavano integrale conferma, tra l'altro, in una sentenza istruttoria, anche se di proscioglimento, in atti provenienti dallo stesso attore, in relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, in atti di polizie straniere).

Tribunale Napoli, 8 novembre 1984
Foligni c. Pironti
Giust. civ. 1985, I,515.



GIURISDIZIONE PENALE
Costituzione Repubblica art. 82.


Non sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nè di alcun'altra autorità giurisdizionale, sulla domanda di annullamento dell'atto di commissione parlamentare di inchiesta (nella specie, sulla loggia massonica P2).

Cassazione penale, sez. un., 12 marzo 1983
Savina
Foro it. 1984, II,209 (nota).



SICUREZZA PUBBLICA
Costituzione Repubblica art. 18.
LS 18 giugno 1931 n. 773 art. 17 R.D.

Non sussiste il reato di partecipazione ad associazione segreta nel fatto del pubblico dipendente che figura incluso tra gli aderenti alla loggia P2, allorché sia stata tra l'altro raggiunta la prova delle erronee indicazioni a suo carico contenute nella documentazione redatta dall'associazione predetta.

Tribunale Messina, 9 febbraio 1982
Lo Passo e altro
Foro it. 1982, II,196.



CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE
  Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
    pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose; grida o notizie atte a turbare la tranquillita' pubblica o privata; procurato allarme presso l' Autorita'

Codice penale art. 656.

Non sussiste il reato di pubblicazione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico, di cui all'art. 656 c.p., nel comportamento di un giornalista che dia la notizia non veritiera di un atto di normale competenza di un ufficio giudiziario (nella specie, è stato ritenuto che la pubblicazione sul quotidiano il "Corriere della Sera" del 24 settembre 1981, di un articolo intitolato "Roma: il procuratore generale della corte d'appello avoca l'inchiesta sulla loggia massonica segreta P2", notizia poi smentita dalla procura generale, non fosse atta a turbare l'ordine pubblico).

Tribunale Roma, 15 ottobre 1981
Acciari
Foro it. 1982, II,43.



COMPETENZA PENALE
  Rimessione di procedimenti
    rimessione per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto
 
Va accolta l'istanza di rimessione del procedimento penale per legittimo sospetto qualora venga a crearsi una situazione perturbatrice di ordine oggettivo, suscitata dalla stampa e dalla natura degli accadimenti, la quale, ancorché priva di aspetti violenti, implichi il pericolo di compromissione della terzietà del giudice e tocchi il principio presuntivo di non colpevolezza dell'inquisito (nella fattispecie, procedimento a carico del dr. Marsili, sostituto procuratore in Arezzo, genero di Licio Gelli).
 
Cassazione penale, sez. I, 7 aprile 1986
Marsili
Dir. informatica 1986, 856.
Foro it. 1987, II,319.


 
INGIURIA E DIFFAMAZIONE
  Diffamazione
    col mezzo della stampa
      diritto di cronaca e di informazione: limiti
 
Codice penale art. 595.
 
Non costituisce diffamazione col mezzo della stampa aggravata dall'attribuzione di fatto determinato, riferire, durante una cronaca giornalistica radiofonica, dell'affiliazione di due soggetti ad una loggia massonica organizzata e controllata dal capo della P2 Licio Gelli, ove il fatto sia vero, e definire un soggetto latitante se la circostanza sia sostanzialmente vera secondo il senso comune, anche quando giuridicamente non ne ricorrano gli estremi.
 
Pretura Firenze, 2 maggio 1985
Di Giovanni
Foro it. 1985, II,399.


 
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
  Diritti del magistrato
 
Costituzione Repubblica art. 18.
LS 31 maggio 1946 n. 511 art. 18 R.D.L.
LS 25 gennaio 1982 n. 17 L.
  
L'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, il quale contempla come illecito disciplinare del magistrato il comportamento che implichi violazione dei suoi doveri, ovvero lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o comunque comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, comprende, nella sua ampia previsione, anche il comportamento contrario con i precetti fissati dalla Costituzione a tutela dei supremi interessi della comunità nazionale. Fra tali precetti va incluso quello di cui all'art. 18 comma 2 cost., il quale proibisce le associazioni segrete (o ramificazioni segrete di associazioni palesi), cioè le organizzazioni che nascano e siano volute come occulte nel loro complesso e nella loro identità sostanziale (indipendentemente dall'eventuale sopravvenienza di fatti che le rendano di pubblico dominio), qualora esse ispirino la propria attività allo scopo di incidere direttamente od indirettamente sullo svolgimento delle funzioni dello Stato o degli enti pubblici (anche senza fini illeciti o sovversivi). Ne consegue che la partecipazione di un magistrato ad una di dette associazioni segrete (nella specie, la Loggia P2 di Licio Gelli), da ravvisarsi nella presentazione di domanda di adesione, con sua accettazione da parte degli organi dell'associazione stessa (a prescindere cioè sia da formalità e cerimonie attinenti all'attuazione del rapporto associativo, sia da un effettivo contributo alla realizzazione dello scopo comune), rientra nell'ambito del citato art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, e, quindi, indipendentemente ed anche prima dell'entrata in vigore delle specifiche disposizioni dettate in materia dalla l. 25 gennaio 1982 n. 17, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, ove concorra il requisito soggettivo della consapevolezza delle suddette caratteristiche del sodalizio, ovvero della colpevole ignoranza delle stesse (da valutarsi secondo criteri di avvedutezza e diligenza correlati alle funzioni assegnate dall'ordinamento al magistrato).
 
Cassazione civile, sez. un., 30 gennaio 1985, n. 550
 Siggia c. Amministrazione giustizia
 Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1
Giust. civ. 1985, I,997.
Foro it. 1985, I,378 (nota).


 
ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA
  Istruzione sommaria
 
Codice procedura penale (1930) art. 53.
Codice procedura penale (1930) art. 231.
Codice procedura penale (1930) art. 232.
Codice procedura penale (1930) art. 389.
 
 
È da qualificare vera e propria istruzione sommaria, e non come istruzione preliminare, e pertanto dà luogo ad un conflitto di competenza (comunque sollevabile anche nell'ambito della istruzione preliminare) nei confronti di altra istruzione sommaria, l'attività del p.m. consistita in indagini testimoniali, acquisizioni documentali e rogatorie all'estero (nella specie, compiuta dalla procura della Repubblica di Milano in relazione alle carte sequestrate nella villa di Licio Gelli.
 
Cassazione penale, sez. I, 2 settembre 1981
Gelli e altro
Foro it. 1982, II,1 (nota).


 
 FORZE ARMATE
  Ufficiali - stato
    procedimento disciplinare

Un ufficiale che sia stato prosciolto dagli addebiti contestati in sede di procedimento disciplinare (nella specie, perché l'interessato era sospettato di aver aderito alla loggia massonica P2) non può essere nuovamente sottoposto ad un procedimento disciplinare, in relazione agli stessi fatti per cui quali sia già stato prosciolto, pur se l'apertura del secondo procedimento ha avuto luogo a seguito della pubblicazione di una relazione di una commissione parlamentare, priva di riferimenti diretti alla persona dell'incolpato.

Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 1991, n. 1088
Ministero difesa c. Forgione
Foro amm. 1991, fasc.12 (s.m.).
Cons. Stato 1991, I,fasc.12 (s.m.).



ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
  Carriera

Pur nella laboriosità, capacità ed attitudine di un magistrato, questo può essere ritenuto privo della necessaria idoneità alla nomina in qualifica superiore, se la sua indipendenza ed imparzialità siano state offuscate o compromesse da vicende (nella specie iscrizione alla loggia P2) che lo abbiano visto coinvolto in prima persona e che abbiano avuto negativa risonanza sull'opinione pubblica, il tutto secondo una discrezionale valutazione risultante immune da errori procedurali, incoerenze o vizi logici.

T.A.R. Lazio, sez. I, 22 dicembre 1990, n. 1302
Cassata c. Ministero giustizia e altro
Foro amm. 1991, 1538 (s.m.).



IMPIEGATI DELLO STATO
  Sanzioni disciplinari

La risultanza dell'iscrizione alla loggia P2, non confortata da elementi obiettivi ed inconfutabili circa la concreta volontà di aderire alla stessa, non può giustificare l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti del pubblico dipendente (nella specie, rimprovero nei riguardi di un ufficiale).

Consiglio Stato, sez. IV, 13 dicembre 1989, n. 911

Ministero finanze c. Gallo

Foro amm. 1989, fasc.12 (s.m.).



INGIURIA E DIFFAMAZIONE
  Diffamazione
    col mezzo della stampa

Codice penale art. 595


In tema di diffamazione col mezzo della stampa, ha carattere diffamatorio la notizia di appartenere alle Logge massoniche P1 e P2 o di esserne collaboratore o dirigente. Invero, la Commissione parlamentare si è pronunciata sul carattere riprovevole dell'appartenenza ad una società segreta tendente a commettere reati, come la Loggia P2; inoltre deve certamente ritenersi offensivo attribuire a taluno incarichi direttivi o anche di mera collaborazione o informazione in favore di una associazione vietata dall'art. 18 Cost..

Cassazione penale, sez. V, 27 gennaio 1989
Siniscalchi
Cass. pen. 1991, I,1969.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È illegittimo il provvedimento con cui l'amministrazione dispone la revoca dell'incarico di un medico addetto a un penitenziario, anziché provvedere al trasferimento dello stesso, in presenza di una situazione di incompatibilità fra il sanitario e la casa circondariale - derivante da pregressa iscrizione alla Loggia massonica P2 e dalla presenza, nel carcere, di noti elementi estremisti presumibilmente collegati con aderenti alla detta Loggia - sulla base di comportamenti desunti da riservate segnalazioni, di non precisata provenienza e documentazione ed assenza di concreti indizi idonei ad integrare la fattispecie legittimante il provvedimento.

T.A.R. Toscana, sez. I, 26 gennaio 1989, n. 57

Lex c. Ministero giustizia e altro

T.A.R. 1989, I,983.
Foro amm. 1989, fasc. 10.



IMPIEGATI DELLO STATO
  Obblighi dell'impiegato
    comportamento in servizio e fuori dell'ufficio

Costituzione Repubblica art. 3.
Costituzione Repubblica art. 18.
Costituzione Repubblica art. 24.
Costituzione Repubblica art. 54.
Costituzione Repubblica art. 97.
Costituzione Repubblica art. 98.
Costituzione Repubblica art. 103.
Costituzione Repubblica art. 113.


Sono, in parte, manifestamente infondate e, in parte, irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 18, 24, 25, 54, 97, 98, 103 e 113 cost. degli art. 5 e 6 l. 25 gennaio 1982 n. 17 e dell'art. 212 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, mantenuto in vigore dall'art. 26 legge n. 17 del 1982, che recano disposizioni in ordine ai pubblici dipendenti (anche appartenenti all'ordine militare) che aderiscono ad associazioni operanti in modo clandestino ed occulto ovvero i cui associati siano comunque tenuti al vincolo del segreto, atteso che la loggia P2 è da annoverare fra le associazioni segrete proibite dall'art. 18 cost. e che il divieto di appartenenza a dette associazioni si pone in rapporto di coerente collegamento con il dovere di fedeltà sancito dall'art. 54 cost.

T.A.R. Toscana, 13 maggio 1988, n. 606
Fantini c. Ministero difesa
Foro it. 1989, III,3,113.



CARABINIERI
  Ufficiali

È legittima la sanzione non di stato del "rimprovero" inflitta ad un ufficiale superiore dell'arma dei carabinieri per la scarsa cautela manifestata nel presentare domanda di adesione alla loggia massonica P2, i cui particolari caratteri avrebbero dovuto suscitare dubbi circa l'opportunità dell'adesione stessa, non rilevando in contrario le risultanze favorevoli dell'inchiesta ministeriale esperita al riguardo.

Cons.giust.amm. Sicilia, 11 dicembre 1987, n. 279
Ministero difesa c. Morelli
Cons. Stato 1987, I,1818.



AGENTI E FUNZIONARI DI P.S. (POLIZIA DI STATO)
  Ufficiali

La semplice omissione del pagamento delle quote associative non costituisce motivo di recesso dall'appartenenza alla loggia P2 e non giustifica la fondatezza della doglianza proposta contro la sanzione disciplinare (peraltro blanda) inflitta all'ufficiale appartenente alla polizia di Stato.

Consiglio Stato, sez. IV, 8 febbraio 1986, n. 93
Zaffino c. Ministero interno
Foro amm. 1986, 62.
Cons. Stato 1986, I,151.



REGIONE
LR 10 agosto 1973 n. 35 Abruzzi


Nell'ambito della propria, particolare potestà di supremazia speciale, una regione può istituire - o come esercizio del potere disciplinare oppure come esplicazione di attività di controllo e vigilanza sui propri dipendenti - una commissione "ad hoc" per la valutazione dei dipendenti medesimi (nella specie, per accertare la presunta appartenenza alla c.d. "Loggia P2"); i compiti di detto organo collegiale sono, tuttavia, riconducibili ad attività interna e non a consulenza esterna - che attiene a conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente da una p.a. - sicché il compenso va determinato in base alle indennità per commissioni, consigli o collegi istituiti per agevolare la complessa attività amministrativa della regione (nella specie previsti dalla l. reg. Abruzzo 10 agosto 1973 n. 35) e non in base ad una consulenza del tutto peculiare.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 19 aprile 1984, n. 204
Regione Abruzzo c. CORECO Abruzzo
Foro amm. 1984, 1897 (s.m.).



SICUREZZA PUBBLICA

La loggia massonica Propaganda 2 (P2) era un'associazione segreta, ripartita in gruppi territoriali, inserita principalmente in istituzioni ed organismi pubblici o di pubblico interesse, finalizzata ad interferire nell'espletamento delle loro funzioni.

Cons. Sup. Magistratura, 9 febbraio 1983
Giur. it. 1983, III,1,206.



SICUREZZA PUBBLICA

Costituzione Repubblica art. 18.
LS 18 giugno 1931 n. 773 art. 212 R.D.

L'inserimento del nome di persone nella lista degli appartenenti alla loggia massonica P2 non è previsto dalla legge come reato (nella specie, il querelante aveva presentato istanza di punizione non a carico di organi di stampa che avevano divulgato il suo nome come inserito nella detta lista, ma bensì di chi sarebbe risultato autore dell'inserimento).

Pretura Viareggio, 31 dicembre 1981
Giannotti
Giur. merito 1982, 614.



LAVORO (Rapporto di)
  Sospensione del rapporto

La sospensione cautelare non disciplinare è espressione di un potere di autotutela, che il datore di lavoro può esercitare - pur in mancanza di espressa previsione in contratto collettivo - sia per il principio ex art. 1206 c.c. (rifiuto di ricevere la prestazione di lavoro in presenza di un motivo legittimo), sia come conseguenza del potere direttivo attribuitogli dall'art. 2104 comma 2 c.c. Ben può il datore di lavoro adottare un provvedimento di sospensione cautelare non disciplinare nei confronti di un dipendente, al quale sia contestata la commissione di un fatto (nel caso, l'affiliazione ad una associazione segreta denominata "Loggia P2") di gravità tale da costituire, ove provato, giusta causa di licenziamento in tronco e comunque idoneo a generare - prescindendo dalle ulteriori indagini , da svolgersi in tempi ragionevolmente brevi, necessarie ad accertare la responsabilità del dipendente - l'obiettivo pericolo di un danno rilevante per il datore di lavoro.

Pretura Roma, 21 luglio 1981
Selva e altro c. RAI
Riv. giur. lav. 1982, II,297 (nota).
 
 
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