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Strage di Ustica indica l'incidente di volo avvenuto tra Ustica e Ponza il 27 giugno 1980 al velivolo DC-9 I-TIGI appartenente alla compagnia Itavia.
Il volo con nominativo IH870 decolla dall'aeroporto di Bologna alle ore 20.08, con due ore di ritardo, diretto a Palermo e si svolge regolarmente nei tempi e sulla rotta previsti fino all'ultimo contatto radio tra velivolo e controllore procedurale di Roma Controllo, che avviene alle 20:58.
Alle 21.04, chiamato per l'autorizzazione di inizio discesa su Palermo, il volo IH870 non risponde. L'operatore di Roma reitera invano le chiamate; lo fa chiamare, sempre senza ottenere risposta, anche dal volo KM153 dell'Air Malta, che segue sulla stessa rotta, dal radar militare di Marsala e dalla torre di controllo di Palermo.
Passa senza notizie anche l'orario di arrivo a destinazione, previsto per le 21.13.
Alle 21.25 il comando del Soccorso Aereo di Martina Franca assume la direzione delle operazioni di ricerca, allerta il 15° Stormo a Ciampino, sede degli elicotteri HH3F del Soccorso Aereo. Alle 21.55 decolla il primo HH3F e inizia a perlustrare l'area presunta dell'incidente.
Numerosi elicotteri, aerei e navi partecipano durante la notte alle ricerche nella zona. Solo alle prime luci dell'alba viene individuata da un elicottero, al largo di Ustica, una grossa chiazza di carburante e poco dopo, nei pressi, le prime vittime, bagagli e rottami galleggianti.
È la tragica conferma che il velivolo è precipitato in quella zona del Tirreno, dove la profondità supera i tremila metri.
Le vittime del disastro sono ottantuno, di cui tredici bambini, ma si ritrovano e recuperano i corpi di sole trentotto persone.
Al caso Ustica la Magistratura ha dedicato una massa tale di risorse che non trova riscontro in nessun altro caso della storia giudiziaria italiana[citazione necessaria]: venti anni di indagini, migliaia di cartelle di atti per oltre due milioni di pagine e quasi trecento udienze processuali hanno consegnato alla storia una verità giudiziaria controversa e criticata.
Restano oscure le cause del disastro come le eventuali responsabilità.
Le ipotesi
Le dimensioni della tragedia e l'assoluta straordinarietà del suo compiersi contribuiscono, già il giorno dopo, ad alimentare una notevolissima e non sempre trasparente e obiettiva campagna mediatica.
Le principali ipotesi che i media via via propongono e sulle quali gli inquirenti indagano sono:
- il DC-9 è abbattuto da un missile;
- collisione/quasi-collisione;
- cedimento strutturale;
- bomba a bordo.
Le prime indagini
Le indagini vengono iniziate subito sia dalla Magistratura che dal Ministero dei Trasporti. Aprono un procedimento le Procure di Palermo, Roma e Bologna e Il Ministro dei trasporti, onorevole Rino Formica, nomina una Commissione d'Inchiesta tecnico-formale che però non conclude mai i suoi compiti, infatti dopo aver presentato due relazioni preliminari si autoscioglie, nel 1982, a causa di insanabili contrasti di attribuzioni con la magistratura.
Dal 1982 l'indagine diviene di fatto esclusiva competenza della magistratura nella persona del dott. Bucarelli. La ricerca delle cause dell'incidente, nei primi anni e senza disporre del relitto, non permette di raggiungere ragionevoli certezze.
Si rinvengono sui pochi resti disponibili tracce di esplosivi TNT e T4 (nel 1982 solo T4, in una seconda repertazione, nel 1987, T4 e TNT) in proporzioni compatibili anche con ordigni militari: si ritengono dunque possibili sia l'ipotesi del missile, sia quella della bomba.
Il recupero del relitto
La profondità di 3700 m alla quale si trova il relitto rende eccezionalmente complesse e costose le operazioni di localizzazione e recupero. Sono pochissime le imprese specializzate che dispongono delle attrezzature e dell'esperienza necessarie: la scelta ricadrà sulla ditta francese Ifremer. Le difficoltà tecniche, i problemi di finanziamento e non ultimo le resistenze esercitate da varie delle parti interessate contribuiscono a rimandare il recupero per molti anni. Grazie alla pressione esercitata sia dai media che dagli inquirenti, finalmente buona parte del relitto viene riportato in superficie, mediante due distinte campagne di recupero nel 1987 e nel 1991, e il DC-9 viene recuperato per circa il 96%. In un hangar dell'aeroporto di Pratica di Mare viene ricomposto il relitto, dove resta a disposizione della Magistratura per le indagini fino al 5 giugno 2006, quando è trasferito e sistemato nel Museo della Memoria, approntato appositamente a Bologna.
La Commissione Stragi
Nel 1989 la Commissione Stragi, istituita l'anno prima e presieduta dal Senatore Gualtieri, delibera di inserire tra le proprie competenze anche le indagini relative all'incidente di Ustica, che diviene pertanto, a tutti gli effetti, la "Strage di Ustica".
L'attività istruttoria della Commissione, che esamina e approfondisce con determinazione i vari aspetti della indagine fatta dagli inquirenti, determina la contestazione di reati a numerosi militari in servizio presso i centri radar di Marsala e Licola.
Le indagini successive
Anche gli inquirenti ipotizzano che il sostanziale fallimento delle indagini sia dovuto a estesi depistaggi e inquinamenti delle prove operati da personale dell'Aeronautica Militare.
Per questa ipotesi investigativa, assieme alle indagini per la ricerca delle cause, si sovrappongono allora le indagini per provare gli inquinamenti e i depistaggi.
La Sentenza-Ordinanza Priore
Nonostante le lunghissime indagini, il recupero di parte consistente del relitto, le centinaia di perizie tecniche e le ingentissime risorse finanziarie ed umane dedicate alle indagini, non si rinvengono prove per ricostruire con certezza quanto è avvenuto.
Le indagini si concludono il 31 agosto 1999 con il deposito della Sentenza-Ordinanza Priore, secondo la quale il DC-9 Itavia è precipitato perché coinvolto, direttamente o indirettamente, in uno scenario di battaglia aerea che l'Inquirente non è stato in grado di circostanziare meglio a causa anche di reticenze e false testimonianze, che si è ipotizzato facessero parte di una sistematica e diffusa azione criminale, operata da personale dell'Aeronautica Militare per ostacolare le indagini, inquinare e nascondere informazioni su quanto accaduto.
Nella vaghezza complessiva della ricostruzione degli eventi, secondo le conclusioni del dott. Priore, la causa più probabile del disastro dovrebbe essere una "quasi collisione" consistita cioè dal passaggio vicinissimo al DC-9 di un velivolo, sempre non meglio identificato, che ne avrebbe scomposto l'assetto di volo e provocato un sovraccarico tale da causarne la destrutturazione e la caduta. Questa ipotesi è in origine formulata dai prof. Dalle Mese (docente di Ingegneria delle Telecomunicazioni all'Università di Pisa) e Casarosa (docente di Ingegneria Aerospaziale all'Università di Pisa), due dei Periti di Ufficio. L' evento della "quasi collisione" è un inedito mai accaduto nella casistica mondiale degli incidenti aerei. L'ipotesi viene aspramente criticata da vasta parte del mondo scientifico aeronautico, che la ritiene nella pratica "sommamente improbabile pur se non impossibile" in un piano esclusivamente teorico.
Nella Sentenza-Ordinanza viene dedicato anche un ampio spazio al MiG-23MS ritrovato a Castelsilano, ufficialmente, il 18 luglio 1980. Secondo l'ipotesi inquirente, alcuni fatti, testimonianze e documenti mettono in dubbio la data di caduta del 18 luglio e ipotizzano un collegamento con la caduta del DC-9.
I responsabili materiali della strage non possono essere individuati e il procedimento contro di loro viene archiviato, in quanto ignoti.
Diversi i militari che vengono considerati penalmente responsabili. Molti i reati contestati, tra cui: falso ideologico, abuso d'uffico, falsa testimonianza, favoreggiamento, falso, dispersione di documenti.
Per il vertice dell'Aeronautica del tempo: i generali Bartolucci, Ferri, rispettivamente capo e sottocapo di Stato Maggiore e i generali Melillo e Tascio (rispettivamente capi del terzo e secondo reparto dello Stato Maggiore) si aggiunge un ulteriore ipotesi di reato: alto tradimento, per aver impedito, tramite la comunicazione di informazioni errate, l'esercizio delle funzioni del governo.
Il processo in Corte di Assise
Il 28 settembre 2000 nell'aula bunker di Rebibbia, appositamente attrezzata, inizia il processo sui presunti depistaggi, davanti alla terza sezione della Corte di Assise di Roma.
Dopo 272 udienze e dopo aver ascoltato migliaia tra testimoni, consulenti e periti, il 30 aprile 2004, per il reato di alto tradimento riconosciuto nell'accezione meno grave per aver turbato (e non impedito) le funzioni di governo, la corte conclude che:
i gen. Melillo e Tascio sono assolti "per non aver commesso il fatto".
I gen.Bartolucci e Ferri invece vengono ritenuti colpevoli ma, ormai passati più di 15 anni, il reato è caduto in prescrizione.
Anche per molte imputazioni realative ad altri militari dell'Aeronautica (falsa testimonianza, favoreggiamento ecc.) viene dichiarata la prescrizione. Il reato di abuso d'ufficio invece non esiste più per modifiche successive della legge.
La sentenza non soddisfa gli imputati Bartolucci e Ferri, la Procura e le Parti Civili. Presentano tutti, infatti, ricorso in appello.
Il processo in Corte di Assise di Appello
Il processo davanti alla Corte di Assise di Appello di Roma si apre il 3/11/2005 e si conclude rapidamente il 15/12/2005 con l'assoluzione dei generali Bartolucci e Ferri dalla imputazione loro ascritta perché "il fatto non sussiste".
Le reazioni alla sentenza
La sentenza provoca subito ferocissime critiche da parte delle Parti Civili. La senatrice Bonfietti, sorella di una vittima e Presidente della Associazione Parenti delle Vittime, in una conferenza stampa ampiamente diffusa dai media, definisce la sentenza "una vergogna".
Nelle motivazioni della sentenza, pubblicate il 6 aprile 2006, alla pagina 48, la Corte in modo inusuale raccoglie la provocazione e così replica a questa accusa :
"A differenza delle altre parti processuali che hanno accettato comunque la decisione di questa corte, qualche familiare delle vittime ha definito una vergogna l'assoluzione ( v. La repubblica del 16 dicembre 2005 p.30 ) oppure ha accusato la Magistratura di non aver voluto accertare fino in fondo la responsabilità dell'accaduto. La Corte era ben conscia dell'impatto negativo di una ulteriore sentenza assolutoria anche nei confronti dei due generali ma a fronte di commettere una ingiustizia, perché tale sarebbe stata la conferma della sentenza o una condanna, andare contro l'opinione pubblica non costituisce un ostacolo. In quel caso, allora, si sarebbe trattato di una vergogna perché si sarebbero condannati o ritenuti responsabili di un reato persone nei cui confronti vi era un difetto assoluto di prova."
Il ricorso in Cassazione
La Procura Generale di Roma propone ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello del 15 dicembre 2005, e come effetto dichiarare che "il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato" anziché "perché il fatto non sussiste".
La legge inerente l'alto tradimento è stata infatti modificata con decreto riguardante i reati d'opinione: l'articolo 4 della legge n° 85 del 24 febbraio 2006 ha abolito il punto riguardante la turbativa e ha dichiarato reato l'impedimento soltanto se violento.
La differenza tra le due formule è sostanziale .
Infatti l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" indica in questo caso che non c'è alcuna prova che gli imputati abbiano compiuto azioni tendenti a ostacolare, turbare o impedire le azioni del governo e quindi non si è verificata la fattispecie di reato per cui hanno dovuto rispondere in giudizio.
L'annullamento della sentenza di appello perché "il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato" significherebbe invece affermare che gli imputati hanno commesso i fatti per cui sono giudicati .
Nel primo caso sarebbero assolti, nel secondo riconosciuti colpevoli seppure non perseguibili.
Il 10 gennaio 2007 la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Torquato Gemelli,conferma la sentenza pronunciata nel dicembre del 2005 dalla corte d'assise d'appello di Roma, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla procura generale di Roma e rigettando quello dell'Avvocatura generale dello Stato, che rappresentava la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Difesa, costituitisi parte civile.
Il DC9 Itavia I-TIGI caduto su Ustica, in una foto Al caso Ustica la Magistratura ha dedicato una massa tale di risorse che non trova riscontro in nessun altro caso della storia giudiziaria italiana[citazione necessaria]: venti anni di indagini, migliaia di cartelle di atti per oltre due milioni di pagine e quasi trecento udienze processuali hanno consegnato alla storia una verità giudiziaria controversa e criticata.
Restano oscure le cause del disastro come le eventuali responsabilità.
Le ipotesi
Le dimensioni della tragedia e l'assoluta straordinarietà del suo compiersi contribuiscono, già il giorno dopo, ad alimentare una notevolissima e non sempre trasparente e obiettiva campagna mediatica.
Le principali ipotesi che i media via via propongono e sulle quali gli inquirenti indagano sono:
il DC-9 è abbattuto da un missile;
collisione/quasi-collisione;
cedimento strutturale;
bomba a bordo.
Le prime indagini
Le indagini vengono iniziate subito sia dalla Magistratura che dal Ministero dei Trasporti. Aprono un procedimento le Procure di Palermo, Roma e Bologna e Il Ministro dei trasporti, onorevole Rino Formica, nomina una Commissione d'Inchiesta tecnico-formale che però non conclude mai i suoi compiti, infatti dopo aver presentato due relazioni preliminari si autoscioglie, nel 1982, a causa di insanabili contrasti di attribuzioni con la magistratura.
Dal 1982 l'indagine diviene di fatto esclusiva competenza della magistratura nella persona del dott. Bucarelli. La ricerca delle cause dell'incidente, nei primi anni e senza disporre del relitto, non permette di raggiungere ragionevoli certezze.
Si rinvengono sui pochi resti disponibili tracce di esplosivi TNT e T4 (nel 1982 solo T4, in una seconda repertazione, nel 1987, T4 e TNT) in proporzioni compatibili anche con ordigni militari: si ritengono dunque possibili sia l'ipotesi del missile, sia quella della bomba.
Il recupero del relitto
La profondità di 3700 m alla quale si trova il relitto rende eccezionalmente complesse e costose le operazioni di localizzazione e recupero. Sono pochissime le imprese specializzate che dispongono delle attrezzature e dell'esperienza necessarie: la scelta ricadrà sulla ditta francese Ifremer. Le difficoltà tecniche, i problemi di finanziamento e non ultimo le resistenze esercitate da varie delle parti interessate contribuiscono a rimandare il recupero per molti anni. Grazie alla pressione esercitata sia dai media che dagli inquirenti, finalmente buona parte del relitto viene riportato in superficie, mediante due distinte campagne di recupero nel 1987 e nel 1991, e il DC-9 viene recuperato per circa il 96%. In un hangar dell'aeroporto di Pratica di Mare viene ricomposto il relitto, dove resta a disposizione della Magistratura per le indagini fino al 5 giugno 2006, quando è trasferito e sistemato nel Museo della Memoria, approntato appositamente a Bologna.
La Commissione Stragi
Nel 1989 la Commissione Stragi, istituita l'anno prima e presieduta dal Senatore Gualtieri, delibera di inserire tra le proprie competenze anche le indagini relative all'incidente di Ustica, che diviene pertanto, a tutti gli effetti, la "Strage di Ustica".
L'attività istruttoria della Commissione, che esamina e approfondisce con determinazione i vari aspetti della indagine fatta dagli inquirenti, determina la contestazione di reati a numerosi militari in servizio presso i centri radar di Marsala e Licola.
Le indagini successive
Anche gli inquirenti ipotizzano che il sostanziale fallimento delle indagini sia dovuto a estesi depistaggi e inquinamenti delle prove operati da personale dell'Aeronautica Militare.
Per questa ipotesi investigativa, assieme alle indagini per la ricerca delle cause, si sovrappongono allora le indagini per provare gli inquinamenti e i depistaggi.
La Sentenza-Ordinanza Priore
Nonostante le lunghissime indagini, il recupero di parte consistente del relitto, le centinaia di perizie tecniche e le ingentissime risorse finanziarie ed umane dedicate alle indagini, non si rinvengono prove per ricostruire con certezza quanto è avvenuto.
Le indagini si concludono il 31 agosto 1999 con il deposito della Sentenza-Ordinanza Priore, secondo la quale il DC-9 Itavia è precipitato perché coinvolto, direttamente o indirettamente, in uno scenario di battaglia aerea che l'Inquirente non è stato in grado di circostanziare meglio a causa anche di reticenze e false testimonianze, che si è ipotizzato facessero parte di una sistematica e diffusa azione criminale, operata da personale dell'Aeronautica Militare per ostacolare le indagini, inquinare e nascondere informazioni su quanto accaduto.
Nella vaghezza complessiva della ricostruzione degli eventi, secondo le conclusioni del dott. Priore, la causa più probabile del disastro dovrebbe essere una "quasi collisione" consistita cioè dal passaggio vicinissimo al DC-9 di un velivolo, sempre non meglio identificato, che ne avrebbe scomposto l'assetto di volo e provocato un sovraccarico tale da causarne la destrutturazione e la caduta. Questa ipotesi è in origine formulata dai prof. Dalle Mese (docente di Ingegneria delle Telecomunicazioni all'Università di Pisa) e Casarosa (docente di Ingegneria Aerospaziale all'Università di Pisa), due dei Periti di Ufficio. L' evento della "quasi collisione" è un inedito mai accaduto nella casistica mondiale degli incidenti aerei. L'ipotesi viene aspramente criticata da vasta parte del mondo scientifico aeronautico, che la ritiene nella pratica "sommamente improbabile pur se non impossibile" in un piano esclusivamente teorico.
Nella Sentenza-Ordinanza viene dedicato anche un ampio spazio al MiG-23MS ritrovato a Castelsilano, ufficialmente, il 18 luglio 1980. Secondo l'ipotesi inquirente, alcuni fatti, testimonianze e documenti mettono in dubbio la data di caduta del 18 luglio e ipotizzano un collegamento con la caduta del DC-9.
I responsabili materiali della strage non possono essere individuati e il procedimento contro di loro viene archiviato, in quanto ignoti.
Diversi i militari che vengono considerati penalmente responsabili. Molti i reati contestati, tra cui: falso ideologico, abuso d'uffico, falsa testimonianza, favoreggiamento, falso, dispersione di documenti.
Per il vertice dell'Aeronautica del tempo: i generali Bartolucci, Ferri, rispettivamente capo e sottocapo di Stato Maggiore e i generali Melillo e Tascio (rispettivamente capi del terzo e secondo reparto dello Stato Maggiore) si aggiunge un ulteriore ipotesi di reato: alto tradimento, per aver impedito, tramite la comunicazione di informazioni errate, l'esercizio delle funzioni del governo.
Il processo in Corte di Assise
Il 28 settembre 2000 nell'aula bunker di Rebibbia, appositamente attrezzata, inizia il processo sui presunti depistaggi, davanti alla terza sezione della Corte di Assise di Roma.
Dopo 272 udienze e dopo aver ascoltato migliaia tra testimoni, consulenti e periti, il 30 aprile 2004, per il reato di alto tradimento riconosciuto nell'accezione meno grave per aver turbato (e non impedito) le funzioni di governo, la corte conclude che:
i gen. Melillo e Tascio sono assolti "per non aver commesso il fatto".
I gen.Bartolucci e Ferri invece vengono ritenuti colpevoli ma, ormai passati più di 15 anni, il reato è caduto in prescrizione.
Anche per molte imputazioni realative ad altri militari dell'Aeronautica (falsa testimonianza, favoreggiamento ecc.) viene dichiarata la prescrizione. Il reato di abuso d'ufficio invece non esiste più per modifiche successive della legge.
La sentenza non soddisfa gli imputati Bartolucci e Ferri, la Procura e le Parti Civili. Presentano tutti, infatti, ricorso in appello.
Il processo in Corte di Assise di Appello
Il processo davanti alla Corte di Assise di Appello di Roma si apre il 3/11/2005 e si conclude rapidamente il 15/12/2005 con l'assoluzione dei generali Bartolucci e Ferri dalla imputazione loro ascritta perché "il fatto non sussiste".
Le reazioni alla sentenza
La sentenza provoca subito ferocissime critiche da parte delle Parti Civili. La senatrice Bonfietti, sorella di una vittima e Presidente della Associazione Parenti delle Vittime, in una conferenza stampa ampiamente diffusa dai media, definisce la sentenza "una vergogna".
Nelle motivazioni della sentenza, pubblicate il 6 aprile 2006, alla pagina 48, la Corte in modo inusuale raccoglie la provocazione e così replica a questa accusa :
"A differenza delle altre parti processuali che hanno accettato comunque la decisione di questa corte, qualche familiare delle vittime ha definito una vergogna l'assoluzione ( v. La repubblica del 16 dicembre 2005 p.30 ) oppure ha accusato la Magistratura di non aver voluto accertare fino in fondo la responsabilità dell'accaduto. La Corte era ben conscia dell'impatto negativo di una ulteriore sentenza assolutoria anche nei confronti dei due generali ma a fronte di commettere una ingiustizia, perché tale sarebbe stata la conferma della sentenza o una condanna, andare contro l'opinione pubblica non costituisce un ostacolo. In quel caso, allora, si sarebbe trattato di una vergogna perché si sarebbero condannati o ritenuti responsabili di un reato persone nei cui confronti vi era un difetto assoluto di prova."
Il ricorso in Cassazione
La Procura Generale di Roma propone ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello del 15 dicembre 2005, e come effetto dichiarare che "il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato" anziché "perché il fatto non sussiste".
La legge inerente l'alto tradimento è stata infatti modificata con decreto riguardante i reati d'opinione: l'articolo 4 della legge n° 85 del 24 febbraio 2006 ha abolito il punto riguardante la turbativa e ha dichiarato reato l'impedimento soltanto se violento.
La differenza tra le due formule è sostanziale .
Infatti l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" indica in questo caso che non c'è alcuna prova che gli imputati abbiano compiuto azioni tendenti a ostacolare, turbare o impedire le azioni del governo e quindi non si è verificata la fattispecie di reato per cui hanno dovuto rispondere in giudizio.
L'annullamento della sentenza di appello perché "il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato" significherebbe invece affermare che gli imputati hanno commesso i fatti per cui sono giudicati .
Nel primo caso sarebbero assolti, nel secondo riconosciuti colpevoli seppure non perseguibili.
Il 10 gennaio 2007 la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Torquato Gemelli,conferma la sentenza pronunciata nel dicembre del 2005 dalla corte d'assise d'appello di Roma, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla procura generale di Roma e rigettando quello dell'Avvocatura generale dello Stato, che rappresentava la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Difesa, costituitisi parte civile.
Media e opinione pubblica
Molto lo spazio che i media hanno dedicato alla vicenda a cui fanno riferimento innumerevoli articoli sui giornali, trasmissioni radio e televisive, qualche decina di libri, due film, rilevante anche lo spazio sulla rete.Il messaggio trasmesso dai media al pubblico è in modo quasi unanime quello che vuole il DC9 abbattuto perchè coinvolto, suo malgrado , in una battaglia tra aerei militari.
Di questa ricostruzione esistono numerose varianti. Gli aerei militari in certe versioni sono americani o della Nato , in altre sono francesi o anche italiani, talvolta libici o israeliani.Numerose le varianti anche per il modo di abbattimento , talvolta è un missile lanciato intenzionalmente o per errore, in altre versioni un caccia sarebbe passato così vicino da provocare la caduta del DC9.
Gli stessi media danno comunque per certa la estesa opera di depistaggio e occultamento delle prove che avrebbe operato l' Aeronautica Militare . Questo spiega anche la sostanziale vaghezza delle varie ricostruzioni .
Pochi i media che non condividono e diffondono queste versioni. Gli stessi media inoltre dimostrano un sostanziale disinteresse mediatico quando le verifiche dibattimentali e processuali negano o mettono in dubbio le sicurezze di queste interpretazioni.
Ne consegue che l'immaginario collettivo interpreta "La strage di Ustica" non in base ai fatti accertati, dalle commissioni di inchiesta e nei processi , ma piuttosto in base a quello scenarismo che i media hanno in prevalenza divulgato e che esiste, non in quanto dimostrato o supportato da fatti, ma piuttosto per la sua universale diffusione e condivisione. Fonte: wikipedita.org |